Ufficio Servizi Demografici

Ci troviamo in Piazza Umberto I°, 1
31059 ZERO BRANCO (TV)

al piano terra della nuova sede municipale

Orario Pubblico
Lunedì – Martedì – Mercoledì – Venerdì: 09.00 – 12.30
Martedì: 15.00 – 18.00
Sabato: 09.00 - 12.00 : solo certificazioni

Tel. 0422.485455 (int. 2)
Fax. 0422.485733

anagrafe@comunezerobranco.it

ASSESSORI DI REPARTO

in aggiornamento

RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Fabio Olivi  - Segretario Generale


DI COSA CI OCCUPIAMO:

  • Servizio anagrafe : residenze - carta d'identità - certificazioni - autentiche - convivenze di fatto - informazioni rilascio passaporto
     
  • Servizio di stato civile : nascite - pubblicazioni e matrimoni - separazioni e cessazione / scioglimento matrimoni - decessi - cittadinanza - unioni civili
     
  • Servizio elettorale : revisioni d'ufficio liste - tenuta albo scrutatori e presidente di seggio - tessere elettorali
     
  • Servizio di leva : adempimenti d'ufficio iscrizioni leva militare

SERVIZIO ANAGRAFE

  • Iscrizioni anagrafiche, cancellazioni e cambi di indirizzo all’interno del Comune e degli iscritti all’A.I.R.E. del Comune (Italiani Residenti all’Estero)
  • Certificazioni anagrafiche
  • Fornitura della modulistica per le autocertificazioni anagrafiche e di stato civile e per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
  • Rilascio della carta di identità
  • Legalizzazione foto
  • Autentiche di firma e copia
  • Autentica di firma nei passaggi di proprietà di beni mobili registrati (auto, moto)
  • Registrazione dichiarazioni di convivenza di fatto
  • Adempimenti statistici


ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE COMUNALE

Di cosa si tratta
Possono iscriversi all’anagrafe tutti coloro che hanno la dimora abituale nel Comune di Zero Branco e che quindi vi risiedono stabilmente.
Quando il richiedente ed eventuali familiari o conviventi abitano effettivamente nell’abitazione presentano richiesta di residenza al funzionario addetto.
Giuridicamente la decorrenza della residenza coinciderà con il giorno della richiesta.

Documenti necessari
- Modulo di iscrizione anagrafica firmato da tutti i componenti. Va specificato chiaramente la via, il civico e l’eventuale interno (consulta modulistica)
- Dichiarazione del proprietario dell’abitazione se la stessa è concessa gratuitamente a familiari (consulta modulistica)
- Titolo di occupazione dell’immobile (rogito notarile, contratto di affitto regolarmente registrato)
- Codice fiscale, carta d’identità, patente di Guida e libretti di circolazione dei veicoli intestati (macchine, moto e motorini)
- Per i cittadini stranieri: passaporto e permesso di soggiorno.

Modalità
Il richiedente si presenta allo sportello dell’ufficio anagrafe munito dei documenti indicati.
Nei 45 giorni successivi alla richiesta di residenza viene effettuato un accertamento di un addetto della Polizia Municipale in orario compatibile con quelli di lavoro o studio dei richiedenti.
In caso di accertamento negativo vengono avviate le procedure di ripristino della posizione anagrafica precedente e la contestuale segnalazione alla Pubblica Autorità in presenza di dichiarazioni mendaci.

Spese
Nessuna

Riferimenti normativi
Regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223
Circ. Ministero Interno n.9/2012
Legge “Piano Casa” D.L. 28 marzo 2017 n. 47 art. 5 – Circ. Ministero Interno n. 14/2014


CAMBIO DI INDIRIZZO ALL’INTERNO DEL COMUNE

Di cosa si tratta
Tutti coloro che hanno la dimora abituale e risiedono stabilmente in una nuova abitazione all’interno del Comune di Zero Branco presentano apposita richiesta di variazione al funzionario addetto.
Giuridicamente la decorrenza della residenza coinciderà con il giorno della richiesta.

Documenti necessari
- Modulo di iscrizione anagrafica firmato da tutti i componenti, specificando chiaramente la via, il civico e l’eventuale interno (consulta modulistica)
- Dichiarazione del proprietario dell’abitazione se la stessa è concessa gratuitamente a familiari (consulta modulistica)
- Titolo di occupazione dell’immobile (rogito notarile, contratto di affitto regolarmente registrato)
- Codice fiscale, carta d’identità, patente di Guida e libretti di circolazione dei veicoli intestati (macchine, moto e motorini)
- Per i cittadini stranieri: passaporto e permesso di soggiorno.

Modalità
Il richiedente si presenta allo sportello dell’ufficio anagrafe munito dei documenti indicati.
Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza nel Comune viene effettuato un accertamento di un addetto della Polizia Municipale in orario compatibile con quelli di lavoro o studio dei richiedenti.
In caso di accertamento negativo vengono avviate le procedure di ripristino della posizione anagrafica precedente e la contestuale segnalazione alla Pubblica Autorità in presenza di dichiarazioni mendaci.

Spese
Nessuna

Riferimenti normativi
Regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223
Circ. Ministero Interno n.9/2012
Legge “Piano Casa” D.L. 28 marzo 2017 n. 47 art. 5 – Circ. Ministero Interno n. 14/2014

CANCELLAZIONE DALL’ANAGRAFE COMUNALE

Di cosa si tratta
- Tutti coloro che si trasferiscono in un altro Comune italiano presentano apposita richiesta di variazione all’Ufficio anagrafe del nuovo Comune di residenza che procederà all’iscrizione e a richiedere la contestuale cancellazione al Comune di Zero Branco.
- I cittadini italiani che si trasferiscono all’estero presentano richiesta di iscrizione al Consolato italiano più vicino alla nuova residenza. L’addetto consolare provvederà a richiedere al Comune di Zero Branco il trasferimento dall’archivio anagrafico a quello dei cittadini residenti all’estero (AIRE).
- I cittadini stranieri che si trasferiscono all’estero presentano dichiarazione di emigrazione all’estero all’ufficio anagrafe del Comune di Zero Branco. Il funzionario addetto provvederà alla cancellazione per lo Stato estero indicato con la contestuale segnalazione alla Questura e agli Enti interessati.

Documenti necessari
Per i cittadini stranieri: carta d’identità, codice fiscale, passaporto e permesso di soggiorno.

Modalità
- I cittadini stranieri si presentano allo sportello dell’ufficio anagrafe munito dei documenti indicati.Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cancellazione della residenza viene effettuato un accertamento di un addetto della Polizia Municipale. In caso di accertamento negativo vengono avviate le procedure di ripristino della posizione anagrafica precedente e la contestuale segnalazione alla Pubblica Autorità in presenza di dichiarazioni mendaci.
- Tutte le altre modalità di cancellazione avvengono d’ufficio.

Spese
Nessuna

Riferimenti normativi
Regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223
Circ. Ministero Interno n.9/2012
Legge “Piano Casa” D.L. 28 marzo 2017 n. 47 art. 5 – Circ. Ministero Interno n. 14/2014

CONVIVENZE DI FATTO

Di cosa si tratta
Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.
I presupposti per la convivenza di fatto sono la dimora stabile nel Comune, la coabitazione e la costituzione di famiglia anagrafica. Gli interessati devono presentare all‘ufficio anagrafe un’apposita dichiarazione congiunta di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e materiale.

NOTE GENERALI
- La convivenza di fatto può estinguersi per:
a) matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
b) decesso di un convivente;
c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.

- Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali: i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. 
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. 
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi. 
Il documento, riprodotto tramite scanner e accompagnato da una dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente), dovrà essere inviato al Comune di Zero Branco a mezzo PEC.

Documenti necessari
Dichiarazione di convivenza (modulo) e documenti di identità dei richiedenti

Modalità
Con la presentazione della dichiarazione direttamente allo sportello da parte di entrambi gli interessati, la definizione avviene entro due giorni dalla richiesta.
Qualora fosse inoltrata a mezzo PEC o email, la dichiarazione deve essere munita di firma digitale o autografa con allegati i documenti di identità in corso di validità. E’ previsto un accertamento della Polizia Locale che interrompe i termini del procedimento.

Per maggiori informazioni su convivenze di fatto cliccare qui

Spese
Nessuna

Riferimenti normativi
Normativa sulle convivenze di fatto e unioni civili - Legge 20 maggio 2016, n.76

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

Di cosa si tratta
Possono richiederle tutti coloro che hanno un interesse legittimo relativamente a certificazioni di cittadini residenti nel Comune di Zero Branco.  

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere ai cittadini certificati ma devono accettare l’autocertificazione scritta su carta semplice e firmata dall'interessato sotto la propria responsabilità con allegato un documento di identità. Gli enti procedenti possono effettuare presso l’ufficio anagrafe delle verifiche a campione sulla veridicità del contenuto.

Documenti necessari
Richieste dirette allo sportello: documento di identità
Richieste a mezzo posta: specifica richiesta con allegati il documento d’identità del richiedente, marca da bollo da €16,00 (o indicare i riferimenti normativi di esenzione) e busta affrancata per la risposta.

Modalità
I certificati anagrafici sono quelli di stato di famiglia, residenza, cittadinanza, stato civile libero (celibe, nubile, libero o vedovo), esistenza in vita e possono essere anche cumulativi.

Tutti i certificati anagrafici vengono rilasciati in marca da bollo da €16,00 ai sensi della normativa vigente.
L’eventuale esenzione dall'imposta di bollo costituisce un'eccezione e deve essere motivata indicando i riferimenti normativi che la contemplano.
Possono essere richiesti anche certificati storici relativi a situazioni anagrafiche pregresse con ricerca d’archivio.

I certificati hanno validità di sei mesi. 

Spese
- Per i certificati anagrafici marca da bollo da € 16,00 e € 1,00 per diritti segreteria e rimborso stampe. In caso di esenzione dal bollo € 0,50 per diritti segreteria e rimborso stampe.
- Nessuna spesa è prevista per il rilascio di certificati/estratti di stato civile
- Per i certificati storici con ricerca d'archivio: € 5,16 per ogni nominativo, oltre alla marca da bollo da €16,00. Nei casi di esenzione dal bollo: € 2,58 per ogni nominativo. 

Riferimenti normativi
Disciplina dell’imposta di bollo D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642
Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
 >  previo appuntamento anche telefonico: 0422-485455 (int. 7)

Di cosa si tratta

La carta d'identità è un documento di riconoscimento ed equivale al passaporto ai fini dell'espatrio negli Stati dell'Unione europea e in quelli con i quali esistono particolari accordi internazionali.
Per i residenti con cittadinanza straniera la carta d'identità non può essere rilasciata valida per l'espatrio. 

Documenti necessari

- 1 fototessera recente, a capo scoperto, stampata su carta fotografica e conforme alle regole suggerite dall'ICAO (alcuni esempi).
- codice fiscale (tessera sanitaria).
- il documento scaduto o in scadenza già in proprio possesso.

Modalità

La carta d'identità è rilasciata ai residenti e ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all'estero). Questi ultimi possono richiederla anche al proprio Consolato Italiano di iscrizione.

Ai minorenni la carta d’identità è rilasciata con validità per l'espatrio solo con l'assenso di entrambi i genitori  (nella sezione modulistica assenso espatrio su delega) o del tutore; in mancanza di tale assenso necessita il nulla osta del Giudice Tutelare. Il Nulla Osta non è necessario se il genitore è vedovo o se il minore è figlio riconosciuto da un solo genitore. 
Fino a 3 anni la carta d'identità ha validità di 3 anni; da 3 a 18 anni ha validità di 5 anni.

Per i maggiorenni ha validità di 10 anni.

In caso di smarrimento o furto è necessario effettuare denuncia presso le forze dell’ordine comunicando il numero del documento smarrito e/o rubato. Solo successivamente sarà possibile effettuare il rilascio della nuova carta d’identità con presentazione della denuncia.

Spese
€ 22,00 per diritti fissi, stampa e spedizione.

NOTA
La nuova CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA arriverà a casa per posta e non più rilasciata allo sportello.

I tempi di spedizione sono di circa 8 giorni.
E’ CONSIGLIATO DI ATTIVARSI PER TEMPO PER CHIEDERNE IL RILASCIO


Riferimenti normativi

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931 n. 773
Art. 64, Art. 65 del D.L. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale.
Decreto 23 dicembre 2015 – modalità tecniche emissione della Carta d’Identità Elettronica
Decreto 25 maggio 2016 – determinazione del corrispettivo per il rilascio
Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Circ. Ministero Interno n. 34/2007

Norme internazionali ICAO-ISO (ISO/IEC JTC 1/SC 37 N506)


RICHIESTA PASSAPORTO - AGENDA ONLINE DELLA QUESTURA

Di cosa si tratta

Dal 16 aprile 2018 è partito in via definitiva ed esclusiva il nuovo servizio della Polizia di Stato per richiedere ON-LINE il passaporto ordinario. 
Verranno accettate le pratiche per il rilascio del passaporto SOLO PREVIO APPUNTAMENTO concordato tramite "Agenda on-line" disponibile al seguente indirizzo WEB presso il quale il richiedente dovrà obbligatoriamente registrarsi:  https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
Se per specifiche motivazioni personali si renda necessario ottenere il passaporto con procedura d'urgenza, l'interessato potrà recarsi personalmente agli sportelli dell'Ufficio Passaporti della Questura di Treviso (Piazza delle Istituzioni - zona Appiani - Edificio A - TREVISO) ESCLUSIVAMENTE nella fascia oraria 08:30-09:00, escluso sabato e festività.

MAGGIORI INFORMAZIONI dal sito della QUESTURA di TREVISO: "rilascio passaporti e modulistica"
 

Orari di apertura Questura di TREVISO

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15:00 alle ore 16:00


AUTENTICHE COPIA, FIRMA E LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA

Di cosa si tratta
- L'autentica di copia consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale autorizzato, che la copia è conforme all'originale che gli viene esibito. Pertanto l'originale deve essere confrontato con la copia all'atto dell'autenticazione.

- L’autentica di firma consiste nell’attestare che la firma apposta è della persona interessata identificata dal pubblico ufficiale.
In Comune si possono autenticare firme su domande e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (es. deleghe alla riscossione) e su domande e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate a privati (es. banche, assicurazioni).

- La legalizzazione di fotografia è l’attività con cui si mettono in relazione la fotografia ed i dati anagrafici di una determinata persona. E' indispensabile la presenza dell'interessato con un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Documenti necessari
Documento di identità e specifica modulistica
- Per le autentiche di copia è necessario produrre il documento originale.
- Per la legalizzazione delle fotografie sono necessarie fototessera recenti e uguali (se presentate in più esemplari) e stampate su carta fotografica.

Modalità
Le autentiche e le legalizzazioni sono effettuate direttamente allo sportello

Spese
- Per l’autentica di copia: marca da bollo da € 16,00 (1 ogni 4 facciate) e € 1,00 per diritti segreteria e rimborso stampe.
- Per l’autentica di firma: marca da bollo da € 16,00 e € 1,00 per diritti segreteria e rimborso stampe.
- In caso di esenzione dall’imposta di bollo e per la legalizzazione di fotografia: € 0,50 per diritti segreteria e rimborso stampe.

Riferimenti normativi
Disciplina dell’imposta di bollo D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642
Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

AUTENTICHE DI FIRMA NEI PASSAGGI DI PROPRIETA’ DI BENI MOBILI REGISTATI
  >  previo appuntamento anche telefonico: 0422-485455 (int. 7)

Di cosa si tratta
In caso di vendita di un bene mobile registrato: automobili, motocicli, camper, rimorchi, etc., l'ufficio anagrafe provvede esclusivamente all'autenticazione della firma del proprietario o dei proprietari del bene.
La pratica relativa alla nuova intestazione del mezzo va poi definita entro 60 giorni presso gli Uffici competenti ACI-PRA (riferimenti ACI-PRA Treviso). 

Documenti necessari
Documento di identità e certificato di proprietà (CdP) o foglio complementare.

Modalità
Il proprietario o proprietari dovranno presentarsi muniti di certificato di proprietà, o in sua assenza del foglio complementare.
Vanno compilate le informazioni relative all’acquirente.
La firma sul certificato va apposta in presenza del funzionario comunale incaricato.
La pratica relativa alla nuova intestazione del mezzo va poi definita presso gli Uffici competenti ACI-PRA (riferimenti ACI-PRA Treviso).
In caso di decesso del proprietario è necessaria la presenza di tutti gli eredi che dovranno sottoscrivere la contestuale dichiarazione di accettazione d'eredità e vendita.

NOTA per possessori di CDP digitali: dal 5 ottobre 2005 il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale. Pertanto per questi certificati ci si deve rivolgere a uno STA -  Sportello Telematico dell’Automobilista.

Gli STA sono situati presso:
- unità territoriali dell’ACI/PRA di Treviso (riferimenti ACI-PRA Treviso). 
- delegazioni dell’ACI e agenzie pratiche auto abilitate

Spese
Per ogni firma da autenticare: marca da bollo da € 16,00 e € 1,00 per diritti segreteria e rimborso stampe.

Riferimenti normativi
Disciplina dell’imposta di bollo - D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642
Normativa di semplificazione - D.L. 4 luglio 2006 n. 223


SERVIZIO DI STATO CIVILE

  • Iscrizioni e trascrizioni di atti di nascita, matrimonio, unione civile, morte e cittadinanza
  • Certificazioni di stato civile
  • Riconoscimenti di filiazione
  • Pubblicazioni di matrimonio
  • Matrimoni e unioni civili
  • Iscrizioni e trascrizioni di separazioni e divorzi consensuali
  • Riconciliazioni
  • Autorizzazioni alla sepoltura, cremazione, affido urna cineraria e passaporto mortuario


CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE

Di cosa si tratta
I certificati e gli estratti di stato civile sono quelli di nascita, matrimonio, unione civile e morte e riguardano eventi avvenuti e/o registrati nel Comune di Zero Branco.

Documenti necessari
- Richieste dirette allo sportello: documento di identità
- Richieste a mezzo posta: specifica richiesta con allegati il documento d’identità del richiedente e busta affrancata per la risposta.

Modalità
Sono rilasciati al momento della richiesta in carta libera.
I certificati hanno validità di sei mesi. 

Spese
Nessuna

Riferimenti normativi
Disciplina dell’imposta di bollo D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642
Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARAZIONE DI NASCITA: figli nati nel matrimonio e riconoscimenti (genitori non coniugati)

a) FIGLIO NATO NEL MATRIMONIO
Di cosa si tratta
La dichiarazione di nascita viene resa dal padre o dalla madre o da chi ha assistito al parto (medico, ostetrica) all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita o di residenza dei genitori entro 10 giorni dall’evento (i giorni vanno contati a partire dal giorno successivo alla nascita; se il decimo giorno cade in un giorno festivo è possibile fare la dichiarazione il giorno seguente).

La dichiarazione di nascita può essere anche fatta entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della Casa di Cura dove è avvenuta la nascita.

Documenti necessari
Il dichiarante deve essere munito di un documento valido di riconoscimento proprio e l’attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica.

Modalità
Redazione dell’atto di nascita

Spese
Nessuna

Riferimenti normativi
Ordinamento dello Stato Civile D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396

b) RICONOSCIMENTO DI FILIAZIONE (genitori non coniugati)

b.1. RICONOSCIMENTO PRIMA DELLA NASCITA
       > previo appuntamento anche telefonico: tel. 0422-485455 (int. 7)

Di cosa si tratta
I genitori non coniugati possono riconoscere il proprio figlio prima della nascita. Viene redatto un atto con il quale i genitori riconoscono già come proprio il figlio nascituro.

Documenti necessari
Documento di identità valido e certificato medico in originale che attesti il numero di settimane di gestazione alla data del rilascio. 

Modalità
Redazione dell’atto di riconoscimento

Spese
Nessuna

Riferimenti normativi
Ordinamento dello Stato Civile D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396

b.2. RICONOSCIMENTO AL MOMENTO DELLA NASCITA

Di cosa si tratta
Figlio nato fuori dal matrimonio: la dichiarazione di nascita viene resa da entrambi i genitori che al contempo riconoscono il figlio come proprio negli stessi termini sopra citati per i figli nati nel matrimonio.

Documenti necessari
Documento di identità valido e l’attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica.

Modalità
Redazione dell’atto di nascita

Spese
Nessuna

Riferimenti normativi
Ordinamento dello Stato Civile D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396

b.3. RICONOSCIMENTO SUCCESSIVO ALLA NASCITA
       > previo appuntamento anche telefonico. Tel. 0422-485455 (int. 7)

Di cosa si tratta
Il genitore che non ha riconosciuto il figlio alla nascita può farlo successivamente, previo consenso del genitore che per primo lo ha riconosciuto o previo assenso del figlio se ha compiuto i 14 (quattordici) anni. 

Documenti necessari
Documento di identità valido di genitori o figli.

Modalità
Redazione dell’atto di riconoscimento

Spese
Nessuna

> > > NOTA GENERALE:

Per riconoscere un figlio è necessario aver compiuto i 16 (sedici) anni di età. I genitori di età inferiore ai 16 anni possono riconoscere il figlio previa autorizzazione del Tribunale.

I cittadini stranieri devono produrre un nullaosta che in base alle leggi del loro Stato hanno la capacità di poter riconoscere un figlio dopo la nascita. Se entrambi i genitori sono stranieri il nullaosta può contenere informazioni relative al cognome del figlio a riconoscimento avvenuto.

Riferimenti normativi
Ordinamento dello Stato Civile D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
> previo appuntamento anche telefonico. Tel. 0422-485455 (int. 7)

Di cosa si tratta
Le pubblicazioni di matrimonio sono un procedimento diretto a verificare che non sussistano impedimenti al matrimonio per i futuri sposi: devono essere maggiorenni, liberi da vincolo matrimoniale o da altri impedimenti.

I minorenni (dai sedici anni) possono contrarre matrimonio con decreto di autorizzazione dal Tribunale dei Minori.
Le pubblicazioni vengono effettuate nel Comune di residenza degli sposi.
Riguardano sia il matrimonio civile che concordatario (religioso).
Devono essere esposte all’albo pretorio on-line per 8 giorni consecutivi. Chi è a conoscenza di impedimenti al matrimonio ha ulteriori 3 giorni di tempo per proporre opposizione alla celebrazione. 
Il matrimonio potrà essere celebrato entro sei mesi.

Documenti necessari
- modulo di richiesta di pubblicazione (consulta modulistica)
- documento di identità valido dei nubendi
- per matrimonio concordatario: la richiesta di pubblicazioni civili da parte del Parroco (mod. X)

I cittadini stranieri:
- devono provvedere personalmente ad ottenere nulla-osta al matrimonio o certificato di capacità  matrimoniale presso la propria Ambasciata o Consolato con sede in Italia (ogni Stato ha documentazione propria).
La predetta documentazione va legalizzata ove previsto presso una Prefettura Italiana (informazioni Prefettura di Treviso ); 
- se uno o entrambi i futuri sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da un interprete munito di documento di identità valido.

Modalità
Redazione dell’atto di pubblicazione con la presenza di entrambi i nubendi

Spese
-  Se gli sposi sono entrambi residenti nel Comune di Zero Branco: 1 marca da bollo da € 16,00
-  Se gli sposi hanno residenze in Comuni diversi: 2 marche da bollo da € 16,00

> > > NOTA GENERALE

Il regime patrimoniale legale tra i coniugi, nel silenzio delle parti, è quello della comunione dei beni; gli sposi, al momento della celebrazione del matrimonio, possono tuttavia optare per il regime patrimoniale della separazione dei beni o, ove sussistano le condizioni, il regime di cui all'art. 30 Legge n. 218/1995. 

Riferimenti normativi
Ordinamento dello Stato Civile D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396

MATRIMONIO CIVILE

Di cosa si tratta
I matrimoni sono celebrati ogni sabato dalle ore 11 alle ore 12 (altri giorni feriali o festivi da concordare con l’Ufficio dello Stato Civile):
-  presso la sala consiliare del Municipio di Zero Branco, Piazza Umberto I, 1 (deve essere verificata la disponibilità della sala consiliare con l’Ufficio Segreteria)
-  presso la sala di Villa Guidini, Via Guidini 50 (deve essere verificata la disponibilità della sala con l Biblioteca).

Documenti necessari
La domanda va presentata su modello predisposto e dovrà essere versata la tariffa prevista dall’Amministrazione Comunale.

Modalità
Una settimana prima della data del matrimonio vanno consegnati all’Ufficiale dello stato civile del Comune:
- copia dei documenti di identità dei 2 testimoni specificando la loro residenza effettiva;
- dichiarazione relativa del regime patrimoniale scelto.
Il giorno del matrimonio si provvederà alla redazione del relativo atto di matrimonio.

Spese
Il versamento della tariffa potrà essere effettuato, a favore della Tesoreria comunale del Comune di Zero Branco (consulta la pagina "Concessioni spazi comunali") presso qualsiasi filiale di Cassa di Risparmio del Veneto - codice IBAN : IT 66 C030 6912 1171 0000 00 46 407

Sulla causale indicare lo stesso nominativo della richiesta e data di utilizzo.


Riferimenti normativi
Ordinamento dello Stato Civile D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396

UNIONE CIVILE

Di cosa si tratta
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile in presenza di due testimoni. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile.

Non è possibile costituire unione civile nel caso in cui sussistano:
a) per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente;
c) tra le parti i rapporti di cui all’articolo 87 del codice civile;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Documenti necessari
- modulo di richiesta di costituzione dell’unione civile
- documento di identità valido delle parti

Modalità
A seguito conclusione positiva dell’istruttoria nei 15 gg successivi alla richiesta potrà essere fissata la data dell’unione.

Una settimana prima di predetta data vanno consegnati all’Ufficiale dello stato civile del Comune:
- copia dei documenti di identità dei 2 testimoni delle parti specificando la loro residenza effettiva;
- dichiarazione relativa del regime patrimoniale scelto.
Il giorno stabilito si provvederà alla redazione del relativo atto di unione civile.

> > > NOTE GENERALI

Il regime patrimonialeal momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni. In mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Il cognome: Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
Scioglimento dell’unione civile: L’unione civile si scioglie per morte o rettificazione di sesso di una delle parti. All’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al Sindaco quale ufficiale di stato civile.

Spese
Nessuna

Riferimenti normativi
Normativa sulle unioni civili e convivenze di fatto- Legge 20 maggio 2016, n.76

 
SEPARAZIONE, CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO MATRIMONIO - c.d. “DIVORZIO BREVE”

a) dinnanzi all’Avvocato

Di cosa si tratta
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 disciplina la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (uno per ogni coniuge) per la soluzione consensuale di separazione personale, cessazione effetti civili o scioglimento di matrimonio.

Gli interessati a tale nuova procedura devono rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
L’avvocato è obbligato a trasmettere tale accordo  entro il termine di  10 giorni  all’Ufficiale dello Stato Civile dove il matrimonio è stato iscritto o trascritto.

b) dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile:
    > previo appuntamento anche telefonico: tel. 0422-485455 (int. 7)

Di cosa si tratta
L’art. 12 della Legge 162/2014 disciplina l’accordo di separazione e divorzio dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o dove è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

Questa modalità semplificata si rivolge ai coniugi che non abbiano figli minori, o maggiorenni  portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
- Al fine di promuovere una maggiore riflessione da parte dei coniugi, è previsto un doppio passaggio dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di un periodo non inferiore ai 30 giorni.

Documenti necessari
Modulo preistruttorio (consulta modulistica) e documento di identità valido dei richiedenti

Spese
All’atto della conferma dell’accordo è riscosso il diritto fisso di € 16,00.

> > > NOTE GENERALI

La procedura del divorzio può essere avviata trascorso un anno dalla separazione giudiziale ovvero 6 mesi dalla separazione consensuale. Il termine decorre dalla data della comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione tramite negoziazione assistita da avvocati o innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Per maggiori informazioni su separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile cliccare qui

Riferimenti normativi
Normativa istitutiva - D.L.12 settembre 2014 n. 132 come convertito con Legge 10 novemrbe 2014 n. 162
Successive modifiche - Legge 6 maggio 2015 n. 55
 
 RICONCILIAZIONI
> previo appuntamento anche telefonico: tel. 0422-485455 (int. 7)

Di cosa si tratta
Gli sposi separati hanno la possibilità di dichiarare la propria riconciliazione di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il matrimonio o del Comune di residenza all'epoca del matrimonio presso cui è stato trascritto il relativo atto.

Documenti necessari
Modulo di riconciliazione e i documenti di identità degli interessati
Altri documenti sono acquisiti d’ufficio

Modalità
Redazione dell’atto di riconciliazione

Spese
Nessuna

Riferimenti normativi
Codice civile art. 157
Ordinamento dello Stato Civile D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396
Circolare Ministero Interno n. 2 del 26 marzo 2001

DICHIARAZIONE DI MORTE

Di cosa si tratta
La dichiarazione di morte è la comunicazione di decesso all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta al fine di redigere il relativo atto.

Documenti necessari
Constatazione di decesso da parte del medico necroscopo ed eventuale nulla-osta che escluda la causa di morte violenta.

Modalità
La dichiarazione è fatta non oltre le 24 ore dal decesso da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
Le denuncie dei decessi avvenuti in Ospedale o in Casa di Cura vengono trasmessi direttamente dalla Direzione dell’Istituto all’Ufficiale dello Stato Civile.

Spese
nessuna

Riferimenti normativi
Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n. 285
Ordinamento dello Stato Civile D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396

CREMAZIONE

Di cosa si tratta
La cremazione è un servizio pubblico a domanda individuale. Viene effettuato su espressa volontà dell'interessato alle tariffe vigenti.

Documenti necessari
Documento di identità del dichiarante
Per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione: nulla-osta autorità sanitaria

Modalità
L'interessato alla cremazione può:
- iscriversi ad una società  di cremazione So.Crem. (riferimenti So.Crem. Venezia); 
- esprimere la propria volontà alla cremazione tramite testamento olografo (il testamento andrà poi pubblicato); 
- rendere dichiarazione verbale o scritta ai familiari i quali provvederanno a manifestare la volontà  alla cremazione all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso o di residenza. (familiari: il coniuge o in difetto i parenti più prossimi individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile).

Al momento del decesso, sulla base della volontà del defunto, l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso provvederà al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. 

Spese
Per domanda e autorizzazione: 2 marche da bollo da € 16,00

Riferimenti normativi
Normativa in materia di cremazione e dispersione - Legge 30 marzo 2001 n. 130
Legge Regione Veneto 4 marzo 2010 n. 18

AFFIDO URNA CINERARIA IN ABITAZIONE
> previo appuntamento anche telefonico: tel. 0422-485455 (int. 7)

Di cosa si tratta
L'urna cineraria può essere affidata presso l'abitazione al coniuge o ad altro familiare avente diritto. 

Documenti necessari
Modulo di richiesta e documento di identità valido

Modalità
L'interessato all'affido presenta direttamente domanda all'ufficio di stato civile. 

Spese
Per domanda e autorizzazione: 2 marche da bollo da € 16,00

Riferimenti normativi
Normativa in materia di cremazione e dispersione - Legge 30 marzo 2001 n. 130
Legge Regione Veneto 4 marzo 2010 n. 18

PASSAPORTO MORTUARIO
> previo appuntamento telefonico. Tel. 0422-485455 (int. 7)

Di cosa si tratta
Viene rilasciato il passaporto mortuario nel caso in cui una salma, dei resti mortali o un’urna cineraria debbano essere trasferiti in uno Stato estero.

Documenti necessari
Modulo di richiesta e documento di identità valido

Paesi non convenzionati: nulla-osta all’impatrio della salma, dei resti mortali o dell’urna cineraria.

Modalità
L'interessato o delegato presenta direttamente domanda all'ufficio di stato civile. 

Spese
Per domanda e autorizzazione: 2 marche da bollo da € 16,00

Riferimenti normativi
Normativa istitutiva - D.P.R. 10.9.1990 n. 285, art. 27
Disposizioni applicative in materia di passaporti mortuari - D.G.R. Veneto n. 1534 del 14 giugno 2002
 
CITTADINANZA

Di cosa si tratta
La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza: è italiano il figlio nato da padre e/o da madre italiani.

I cittadini stranieri legalmente residenti in Italia, possono chiedere l'acquisto della cittadinanza  nei seguenti casi:
- per matrimonio con cittadino/a italiano/a trascorsi 2 anni dal matrimonio (1 anno in presenza di figli minori);
- per residenza ininterrotta in Italia: per i cittadini extracomunitari 10 anni, per i cittadini comunitari 4 anni. Altre possibilità sono previste come indicate nell’ art. 9 Legge 91/1992;
- al compimento dei 18 anni per coloro che sono nati nel territorio italiano: hanno 1 anno di tempo per rendere la dichiarazione di volontà all’acquisto;
- discendenti da avo italiano.

Chi ha perduto la cittadinanza italiana per naturalizzazione, per rinuncia con dichiarazione resa all'estero, per opzione, per matrimonio, può rendere dichiarazione di riacquisto stabilendo la residenza in Italia

Modalità
a) Acquisto per matrimonio e per residenza: le domande vanno presentate alla Prefettura di Trevisotramite sportelli informativi che seguono la pratica nel complesso fornendo i moduli della domanda, l’elenco dei documenti necessari e dove è possibile richiedere ogni altra informazione utile. (riferimenti Prefettura di Treviso - Ufficio Cittadinanza)

Quando verrà emesso il decreto di cittadinanza italiana, la Prefettura invierà il decreto al Comune di residenza e l'interessato riceverà una lettera di invito per recarsi presso l'Ufficio anagrafe al fine di prestare il giuramento reso dinanzi al Sindaco entro 6 mesi dalla notifica del decreto.

NOTA: i figli minori conviventi di chi presta il giuramento diventano anch'essi cittadini italiani ma raggiunta la maggiore eta' possono rinunciarvi.

b) Acquisto al compimento del 18 anno per gli stranieri nati in Italia: l’interessato si deve rivolgere all’Ufficio anagrafe per rendere la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana.
Tale dichiarazione va resa tra il  18° ed il  19° anno di eta'.
> previo appuntamento anche telefonico: tel. 0422-485455 (int 7)

Documenti necessari
Permesso di soggiorno e proprio passaporto in corso di validità

NOTA: Questo tipo di acquisto della cittadinanza italiana è soggetto al versamento del contributo di euro 200 indirizzato al Ministero dell'Interno (art. 1 comma 12 della Legge 15/07/2009 n. 94) da effettuare esclusivamente dopo aver contattato l'Ufficio.

c) Acquisto per discendenza da avo cittadino italiano: la domanda va indirizzata al Sindaco del Comune. Se l’interessato è residente all'estero la domanda va presentata al Consolato Italiano territorialmente competente.
> presso il Comune: previo appuntamento anche telefonico:  tel. 0422-485455 (int. 7)

Documenti necessari
Domanda in marca da bollo € 16,00 allegando la seguente documentazione in originale:
- atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, il relativo atto di matrimonio e di morte;
- certificato rilasciato dalle Autorità dello Stato estero attestante la non naturalizzazione o l'eventuale data di naturalizzazione dello stesso;
- gli atti di nascita e matrimonio ed eventuale morte dei discendenti fino ad arrivare all’interessato richiedente il riconoscimento della cittadinanza.

NOTA: I documenti formati da autorità straniere devono essere in testo integrale, tradotti e opportunamente  legalizzati.

Ulteriori documenti verranno richiesti dall'ufficio per gli accertamenti prescritti dalla legge.

d) Acquisto a seguito riconoscimento da parte di un genitore italiano di un figlio cittadino straniero maggiorenne: l’interessato conserva la propria cittadinanza ma entro 1 anno dalla data del riconoscimento può dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana.
La domanda va indirizzata al Sindaco del Comune. Se l’interessato è residente all'estero la domanda va presentata al Consolato Italiano territorialmente competente.

Documenti necessari
- atto di nascita (se straniero legalizzato e tradotto a norma di legge)
- atto di riconoscimento

NOTA: Questo tipo di acquisto della cittadinanza italiana è soggetto al versamento del contributo di euro 200 indirizzato al Ministero dell'Interno (art. 1 comma 12 della Legge 15/07/2009 n. 94) da effettuare esclusivamente dopo aver contattato l'Ufficio.

e) Riacquisto volontario della cittadinanza: Chi ha perso la cittadinanza italiana a seguito:
   -  naturalizzazione straniera  (Legge 555/1912 in vigore fino al  15/08/1992 )
   - rinuncia con dichiarazione resa all'estero art. 11 Legge 91/92
   - opzione per cittadinanza straniera art. 5 Legge 123/1983
   - matrimonio con cittadino straniero ( legge 151/1975)
può riacquistarla rientrando in Italia e stabilendovi la residenza. L’interessato si deve rivolgere all’Ufficio anagrafe per rendere la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana.

Chi rientra in Italia e non ha intenzione di riacquistare la cittadinanza italiana può rendere dichiarazione di rinuncia entro 1 anno dal rientro

NOTA: Questo tipo di acquisto della cittadinanza italiana è soggetto al versamento del contributo di euro 200 indirizzato al Ministero dell'Interno (art. 1 comma 12 della Legge 15/07/2009 n. 94) da effettuare esclusivamente dopo aver contattato l'Ufficio.

Riferimenti normativi
Legge sulla cittadinanza - Legge 13 giugno 1912 n. 555 - Legge 123/1983 - Legge 151/1975
Nuove norme sulla cittadinanza - Legge 05 febbraio1992 n. 91
Regolamento attuativo D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572
Disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza - Legge 15 luglio 2009 n. 94
Circ.  Ministeriale K. 60.1 e  n. 22/07
Circ. del Ministero dell'interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 "Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano".
  


SERVIZIO ELETTORALE

  • Cura la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali, provvede alla ripartizione del corpo elettorale e del territorio comunale in sezioni, stabilendone le sede ed assegnandovi gli elettori in base all’indirizzo di abitazione.
  • Gestisce le operazioni relative ad ogni tipo di consultazione elettorale e referendaria.
  • Provvede al rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.
  • Cura la gestione dell’albo unico degli scrutatori, aggiornandolo annualmente.
  • Raccoglie le domande all’albo dei presidenti di seggio e verbalizza le modifiche.

ISCRIZIONE AGLI ALBI DEGLI SCRUTATORI E DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

Di cosa si tratta
I cittadini che desiderano essere inclusi:
- nell’albo degli scrutatori: nel mese di novembre possono presentare domanda di iscrizione rivolta al Sindaco, in carta semplice. 
Gli interessati devono essere elettori del Comune, non aver superato il 70° anno di età e avere assolto gli obblighi scolastici.

-  nell’albo dei presidenti di seggio: nel mese di ottobre possono presentare domanda di iscrizione rivolta al Sindaco, in carta semplice. 
Gli interessati devono essere elettori del Comune, non aver superato il 70° anno di età ed in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di II° grado.

Documenti necessari
Domanda di iscrizione (consulta modulistica) e documento di identità valido

Modalità
Le iscrizioni all'albo degli scrutatori, così come le eventuali cancellazioni, vengono effettuate da apposita Commissione Comunale nel mese di gennaio dell'anno successivo.

Il mese di novembre l'ufficio invia le domande presentate alla Corte d'Appello di Venezia. Le iscrizioni all'albo dei presidenti di seggio, così come le eventuali cancellazioni, vengono disposte dal Presidente della Corte d’Appello di Venezia, cui spetta di provvedere alle nomine in caso di elezioni.

Spese
Per domanda e autorizzazione: 2 marche da bollo da € 16,00

Riferimenti normativi
Normativa procedimento elettorale - Legge 21 marzo 1990 n. 53

TESSERA ELETTORALE

Di cosa si tratta
La tessera elettorale è un documento personale che sostituisce il precedente certificato. Consente ai maggiorenni di esercitare il diritto al voto. Va esibita al seggio elettorale insieme a un documento di identità.
In caso di deterioramento, smarrimento o esaurimento degli spazi disponibili, è possibile richiedere un nuovo rilascio all'ufficio elettorale. 

Documenti necessari
- Documento di identità valido del richiedente
- Eventuale modulo di dichiarazione di smarrimento (consulta modulistica)
- Tessera precedente in caso di deterioramento o esaurimento spazi disponibili

Modalità
Rilascio della tessera allo sportello in occasione di consultazioni elettorali.

Spese
Nessuna

Riferimenti normativi
Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali - T.U. 20 marzo 1967, n. 223
Regolamento nuova tessera elettorale - D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120

 


SERVIZIO DI LEVA

Il servizio è competente a:

  • iscrivere nella lista di leva i cittadini che nell’anno corrente compiono i 17 anni di età. Dal 2005 la leva militare è sospesa;
  • registrare e consegnare i congedi;
  • tenuta e aggiornamento dei ruoli matricolari.


Per maggiori informazioni o richieste (es. reclutamenti volontari, documentazione matricolare), contattare il Centro Documentale di Padova, via Cristoforo Moro n. 7  (sito internet)

Riferimenti normativi
Sospensione leva militare - Legge 30/06/2005 n. 115